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Volo in ritardo

Volo in ritardo

In caso di volo in ritardo con il regolamento (CE) n. 261/2004 sono stati ampliati i diritti a tutela del passeggero.

Il passeggero ha diritto all’assistenza mediante pasti e bevande, sistemazione in albergo e trasporto, due telefonate o messaggi via telex, fax o posta elettronica, quando il Volo in ritardo di 2 o più ore rispetto all’orario di partenza previsto per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500km, di 3 o più ore per le tratte intracomunitarie superiori a 1500km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km, di 4 o più ore per tutte le altre tratte.

 

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Quando il Volo in ritardo è di almeno 5 ore, il passeggero ha diritto al rimborso del biglietto se il volo è divenuto inutile, nonché ad un volo di ritorno al punto di partenza iniziale.

Una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 2009 ha definito che il passeggero ha diritto a richiedere il pagamento della compensazione pecuniaria di 250/400/600 Euro anche in caso di ritardo del volo superiore a 3 ore.

Possono avvalersi di tali diritti i passeggeri che rientrano in queste condizioni:
se si è in possesso di un biglietto valido sul quale è indicata una prenotazione confermata per il volo in causa;
se si è presentati al banco di accettazione check-in per tale volo prima dell’ora limite di accettazione fissata dalla compagnia aerea.
Se si tratta di un volo di linea o charter in partenza dall’Unione europea ovvero in arrivo da un Paese extracomunitario, se il vettore è munito di una valida licenza rilasciata da un paese membro;

La normativa non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o ad una tariffa ridotta non accessibile al pubblico.

Come previsto ai sensi della convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono ai vettori aerei operativi in caso di Volo in ritardo , dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è dovuto a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo.

In tutti gli Stati membri sono istituite delle autorità preposte all’applicazione da parte delle compagnie aeree del Regolamento in questione in caso di Volo in ritardo. In Italia, è l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ad assolvere questa funzione. L’ENAC è competente per gli episodi verificatisi in un aeroporto italiano.

 

 

Volo in ritardo Aeroporto Malpensa.

 

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