Aeroporto Malpensa

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Norme doganali

Norme doganali

In riferimento alle norme doganali vigenti sono esenti dai diritti i beni che il viaggiatore, in arrivo da un Paese extra Europeo, porta con sé nel proprio bagaglio personale, purché tali importazioni abbiano carattere occasionale e i beni siano destinati all’uso personale o familiare del viaggiatore e purché il loro valore non superi complessivamente 430 per viaggiatore nel caso di arrivo in aereo . Nel caso i valori dei beni superino detti importi il viaggiatore è tenuto al pagamento dei diritti doganali per l’ ammontare dei valori dei beni acquistati. Nel valore complessivo possono introdursi Tabacchi, alcol e bevande alcoliche nei seguenti quantitativi ammessi per acquisti effettuati fuori dall’Unione Europea.
Sigarette
200 pezzi oppure Sigaretti, massimo 3 g. ciascuno , 100 pezzi oppure Sigari 50 pezzi oppure Tabacco da fumo 250 gr.
Alcol o bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore a 22% vol. o alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico pari o superiore a 80% vol. 1 litro oppure Alcol e bevande alcoliche con titolo alcolometrico non superiore a 22% vol. 2 litri
Vino tranquillo 4 litri
Birra 16 litri.

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Per quanto riguarda le esportazioni le Norme doganali non prevedono limiti di valore o quantitativi per le esportazioni di beni a seguito del viaggiatore in partenza per un Paese non facente parte dell’Unione Europea. Possono, comunque, esistere disposizioni limitative stabilite dai Paesi di destinazione, per cui si consiglia di rivolgersi alle relative Rappresentanze diplomatiche, prima della partenza.  

Per le partenze dall’ aeroporto malpensa verso Stati membri dell’Unione Europea le Norme doganali dal 1° gennaio 1993 prevedono uno spazio unico di libera circolazione per persone, merci e capitali, pertanto i viaggiatori che si spostano dall’uno all’altro dei Paesi dell’Unione Europea possono portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità. Fanno eccezione alcune categorie di prodotti come tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche per i quali sono previste delle soglie indicative, di seguito riportate, relative ad acquisti effettuati da privati.
Sigarette
800 pezzi oppure Sigaretti, massimo 3 g. ciascuno 400 pezzi oppure Sigari 200 pezzi oppure Tabacco da fumo 1 Kg.
Alcol o bevande alcoliche con gradazione superiore a 22% 10 litri Alcol o bevande alcoliche con gradazione non superiore a 22% 20 litri Vino 90 litri di cui 60 litri di vino spumante Birra 110 litri

Valuta
In riferimento alla valuta le norme doganali consentono liberamente il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati per importi complessivi inferiori a 10.000 euro. Per importi uguali o superiori è necessario compilare una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell’entrata nello Stato o in uscita dallo stesso. Tale misura si applica a tutti i movimenti da e per paesi extracomunitari. La mancata dichiarazione costituisce violazione della normativa valutaria e comporta:
il sequestro amministrativo nella misura del 40% dell.importo eccedente il limite fissato;
l’applicazione di una sanzione amministrativa, fino al 40% dell.importo eccedente il limite fissato, con un minimo di 300 euro ;

In arrivo all’aeroporto malpensa gli effetti personali di valore come apparecchiature fotografiche, videocamere, personal computers, orologi , portati dal viaggiatore in partenza verso Paesi extra-U.E., necessitano di una documentazione quale ricevuta di acquisto, certificato di garanzia o bolletta d’importazione che dimostri, in caso di controllo al momento del rientro, il loro regolare acquisto o la loro regolare importazione in Italia. In mancanza di tali documenti, si consiglia al viaggiatore di produrre, presso l’ufficio doganale di partenza, una dichiarazione di possesso da esibire al rientro.

Medicinali
Per tutte le categorie di Medicinali e Farmaci che vengono importate a seguito del viaggiatore in arrivo all’ aeropoto malpensa, per quantitativi che eccedano un presumibile consumo personale di 30 giorni di terapia, le autorità sanitarie e doganali di frontiera possono richiedere al passeggero l’esibizione della prescrizione medica, nella quale dovrà essere riportata la posologia.

Animali
Le specie di animali protetti elencati nella Convenzione di Washington, quali, ad esempio, pappagalli, lucertole, serpenti, tartarughe acquatiche, pesci ornamentali, alcune specie di uccelli e scimmie , che il viaggiatore volesse importare, deve esibire, oltre al certificato sanitario, il certificato CITES di autorizzazione all’esportazione, rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Sono assolutamente vietate le importazioni di alcune specie di animali gravemente minacciate di estinzione ed iscritte all’appendice I della Convenzione di Washington, come ad esempio gli animali con pelliccia maculata come leopardi, ghepardi e ocelot.

Piante
Per la flora ricordiamo che anche alcuni esemplari di piante sono state riconosciute “specie protette”, di conseguenza l’importazione di questi esemplari è consentita solo dietro presentazione di un certificato di autorizzazione rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. La Convenzione di Washington prevede, inoltre, l’assoluto divieto di importazione o esportazione per alcune particolari specie di piante, come, ad esempio, i cactus Ariocarpus e le orchidee Papiotelinum.

Inoltre , fatto salvo quanto previsto dalla normativa sanitaria vigente, all’atto dell’importazione in arrivo all’ aeroporto malpensa, devono essere accompagnati da certificato CITES anche i prodotti derivanti dalle specie protette dalla Convenzione di Washington, come ad esempio:
zanne di elefante ed oggetti di avorio;
corallo;
articoli in pelle di rettile;
confezioni realizzate con pellicce pregiate o tessuti derivanti da specie protette;
legname proveniente dalle foreste amazzoniche

L’inosservanza delle prescrizioni relative alla certificazione CITES comporta, per il trasgressore, nel caso in cui le specie e gli oggetti siano per uso personale, sanzioni che vanno da 1.032 euro a 9.296 euro. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo Forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall’Autorità Giudiziaria. Per conoscere le formalità da espletare per il commercio e l’uso personale di piante, animali vivi o morti o loro parti e per non incorrere nelle gravi sanzioni previste dalla normativa, occorre informarsi presso le Autorità competenti come il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

 

 

 

 

Aggiornato al 29 febbraio 2012

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